Con l’avvio dei lavori in Commissione Sviluppo Economico della Regione Lazio con la presenza dell’Assessore Manzella, abbiamo cominciato ad affrontare il nuovo testo di legge sul commercio e la somministrazione di alimenti e bevande.
L’analisi dei primi 10 articoli e degli emendamenti che ho presentato ha visto l’approvazione dei principi generali della legge e di alcune significative norme che riguardano il settore: semplificazione, informatizzazione, concertazione con le organizzazioni di rappresentanza, cultura della legalità e recupero delle eccedenze alimentari sono solo alcuni punti della riforma che investiranno le attività economiche su strada.
C’è un clima di condivisione tra tutte le forze politiche che è una buona premessa per un proficuo e approfondito lavoro che il Presidente Maselli dovrà coordinare nelle prossime settimane e che ci auguriamo giunga alla finale approvazione di un quadro che regoli le opportunità e il sostegno allo sviluppo delle imprese laziali.
Di seguito il testo degli emendamenti:
SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE
Art. 1 (Finalità e oggetto)
- La Regione, in attuazione dei principi costituzionali e della normativa europea e statale vigente, detta disposizioni in materia di commercio per:
- a) valorizzare e sostenere il commercio, anche attraverso la promozione delle reti di imprese tra attività economiche su strada e la salvaguardia dei mercati di interesse storico, dei locali storici, delle botteghe d’arte e delle attività commerciali e artigianali di tradizione;
- b) favorire l’integrazione e l’adeguamento degli strumenti urbanistici generali e di quelli attuativi relativi alla localizzazione delle strutture distributive, garantendo l’equilibrio territoriale tra le diverse funzioni e la valorizzazione dei centri storici e del tessuto urbano, anche attraverso il riuso di strutture dismesse, il recupero del patrimonio edilizio esistente e la riqualificazione di aree degradate che non comportino ulteriore consumo di suolo;
- c) semplificare le procedure, favorendo l’unitarietà dei processi decisionali, nell’ambito di applicazione dei principi e delle norme europee e statali in materia di procedimento amministrativo, modulistica, tempi di durata e trasparenza delle fasi procedurali;
c bis) Promuovere e sostenere i processi di innovazione tecnologica con particolare riferimento alle micro e piccole imprese;
- d) tutelare i consumatori con un’appropriata comunicazione sui prezzi, sulle loro modalità di comunicazione, sull’implicazione dei prodotti sulla salute e su ogni possibile forma e stile di consumo responsabile;
- e) favorire lo sviluppo e l’adozione di formule commerciali innovative, nonché maggiore flessibilità nell’adeguamento dell’offerta alle mutate esigenze e modalità di consumo, anche consentendo in modo semplificato l’esercizio di attività congiunte tra settori diversi;
- f) promuovere la qualificazione e l’aggiornamento professionale degli operatori del settore;
- g) favorire, con la collaborazione degli enti locali e delle istituzioni statali, ogni forma di legalità e di contrasto all’abusivismo nel rispetto degli accordi e dei contratti collettivi di lavoro;
- h) favorire, anche attraverso strumenti di finanza di progetto o processi di natura associativa privata, pubblica o mista, la messa in rete dei mercati su aree pubbliche e la loro riorganizzazione ed evoluzione;
- i) promuovere la concertazione come metodo di relazione con enti locali, organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, organizzazioni dei lavoratori e associazioni dei consumatori;
- Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina:
- a) il commercio in sede fissa, le forme speciali di vendita, le reti di imprese tra attività economiche su strada, i mercati di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche nonché i locali storici, le botteghe d’arte e le attività tradizionali;
- b) il commercio su aree pubbliche;
- c) il commercio all’ingrosso;
- d) la somministrazione di alimenti e bevande
TUTELA DEL LAVORO E PARI OPPORTUNITÀ
Art. 8 bis (Tutela delle condizioni di lavoro e pari opportunità)
- Nell’esercizio dell’attività di cui alla presente legge, si applicano i contratti collettivi di lavoro nazionali del settore di riferimento, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 83) e gli accordi sindacali di secondo livello, territoriali e aziendali.
- Alle attività di concertazione locale previste nella presente legge partecipano, per le organizzazioni imprenditoriali e per quelle sindacali dei lavoratori, i rappresentanti delle organizzazioni firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, ai sensi dell’articolo 51, del D. Lgs. 81/2015, e i rappresentanti di quelle aderenti alle stesse organizzazioni firmatarie.
- Nei luoghi di lavoro del commercio è assicurata la parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini. L’obiettivo della parità di trattamento e di opportunità deve essere tenuto presente nella formulazione e nell’attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività.
RECUPERO DI ECCEDENZE
Art. 9 bis (Recupero di eccedenze, sprechi alimentari, prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale)
- La Regione riconosce, valorizza e promuove le iniziative e le attività finalizzate al recupero e alla redistribuzione delle eccedenze e sprechi alimentari, prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale, secondo quanto previsto e secondo le finalità definite alla legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi) e in coerenza con le iniziative nazionali e comunitarie in materia di contrasto alla povertà alimentare.
- Al fine di promuovere e sostenere l’attuazione delle iniziative per favorire la cessione gratuita di prodotti, la Regione sottoscrive accordi o protocolli d’intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori del settore alimentare, farmaceutico e non alimentare, con i comuni, gli enti e le società da essi controllati, i mercati all’ingrosso e i centri agroalimentari, le CCIAA, gli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità e soggetti donatari di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166.
- La Regione incentiva inoltre progetti di prossimità promossi dai comuni, per la creazione di reti territoriali di solidarietà e per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo promuove e sostiene altresì iniziative per lo sviluppo e l’implementazione di sistemi informatici, applicazioni e/o piattaforme web finalizzati ad agevolare le attività di recupero e redistribuzione di eccedenze e sprechi alimentari.
- Al fine di promuovere modelli di consumo e di acquisto improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità nonché di incentivare il recupero e la redistribuzione per fini di beneficenza, la Regione promuove campagne informative e di comunicazione, anche in collaborazione con i soggetti coinvolti, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica e le imprese sulle conseguenze negative degli sprechi alimentari, con particolare attenzione ai temi del diritto al cibo, dell’impatto sull’ambiente e sul consumo di risorse naturali e alle possibili misure per il contrasto degli sprechi medesimi, e di incentivare la prevenzione della produzione di rifiuti alimentari.
- Per ridurre gli sprechi alimentari nel settore della ristorazione, concorrendo altresì al raggiungimento degli obiettivi del Piano dei rifiuti, la Regioni stipula accordi o protocolli d’intesa per promuovere comportamenti responsabili e pratiche virtuose volti a ridurre lo spreco di cibo e per dotare gli operatori della ristorazione di contenitori riutilizzabili, realizzati in materiale riciclabile, idonei a consentire ai clienti l’asporto dei propri avanzi di cibo. La Regione incentiva, anche attraverso l’adozione di protocolli, la redistribuzione delle eccedenze alimentari in occasione di eventi e iniziative.
- La Regione promuove, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, percorsi mirati all’educazione a una sana alimentazione e a una produzione alimentare ecosostenibile, nonché alla sensibilizzazione contro lo spreco degli alimenti e sugli squilibri esistenti a livello nazionale e internazionale nell’accesso al cibo e più in generale sul consumo responsabile.
MOVIDA
Art. 9 bis (Vivibilità e sicurezza delle aree cittadine maggiormente interessate da fenomeni di degrado sociale legati all’intrattenimento notturno)
- La Regione promuove iniziative per incentivare la vivibilità e la sicurezza delle aree cittadine maggiormente interessate da fenomeni di degrado sociale legati all’intrattenimento notturno e individuate dai comuni, sostenendo iniziative volte a favorire una sempre più diffusa cultura della legalità, incrementando i livelli di sicurezza di tali aree, promuovendo iniziative di informazione e prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope nonché dell’abuso di alcol e di prevenzione di eventi illegali o pericolosi, con particolare attenzione al contrasto di ogni forma di violenza.
- Per il raggiungimento di tali obiettivi, la Regione coinvolge i comuni, le associazioni di categoria, gli operatori del settore degli esercizi di somministrazione e dei locali di intrattenimento da ballo e spettacolo, le istituzioni scolastiche e le università, le associazioni e i comitati territoriali per l’organizzazione di attività e campagne di informazione, sensibilizzazione e prevenzione. La Regione incentiva la formazione e la diffusione di buone prassi e forme di attiva collaborazione.
- La Regione promuove, inoltre, progetti e protocolli di intesa volti a migliorare le condizioni di vivibilità e sicurezza delle aree di cui al comma 1 e a lavorare sulla prevenzione attraverso iniziative quali campagne informative, distribuzione di alcol test, progetti di rafforzamento degli strumenti di controllo, strumenti per controllare il rispetto dell’inquinamento acustico, iniziative di formazione per gli operatori del settore.
- La Regione, tra le azioni di cui al comma 3, promuove, in particolare, iniziative volte a prevenire le molestie sessuali e gli episodi di violenza.